Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per adempimento sopravvenuto (TAR Lombardia n. 3962 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, eseguendo la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. L’accertato inadempimento al momento della proposizione del ricorso non osta alla declaratoria di cessazione, ma comporta la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, atteso che l’esecuzione spontanea sopravvenuta non elimina la necessità dell’intervento giurisdizionale per ottenere la soddisfazione del diritto. Le spese possono essere distratte in favore dei difensori di parte ricorrente che abbiano dichiarato di essere antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto una pronuncia favorevole dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la quale aveva riconosciuto il suo diritto alle rivendicazioni economiche nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva della sentenza. L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato il 27 giugno 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto all’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio. Tale circostanza ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, configurandosi i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha precisato che, non essendo controverso l’inadempimento dell’amministrazione al momento della presentazione del ricorso, la stessa va condannata al pagamento delle spese di causa. L’esecuzione spontanea intervenuta successivamente non elide, infatti, l’onere economico sostenuto dal ricorrente per ottenere la tutela giurisdizionale.
Nella liquidazione, il Collegio ha tenuto conto del valore estremamente contenuto della controversia e della circostanza che le attività difensive in materia richiedono attività minime e stereotipate, determinando i compensi nell’importo di euro 500,00, oltre accessori di legge. Le spese sono state distratte in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 cod. proc. civ..
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese, ordinando l’esecuzione della presente sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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