Carta docente: esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 1414 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’amministrazione all’emissione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e all’accredito delle relative somme, il giudice amministrativo, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ordina l’ottemperanza ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta e per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno agito per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.

Il titolo riguarda più annualità pregresse: quattro anni scolastici per una ricorrente e cinque per l’altra, con i corrispondenti importi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato nel merito la pretesa, e il ricorso è pervenuto alla decisione della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato, in primo luogo, l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Ha poi verificato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: presupposto necessario per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

Integrati tali presupposti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto del ricorso.

Sussistendo i presupposti, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con il compito di provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Tribunale ha inoltre fissato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato ovvero, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in ragione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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