Ottemperanza e nomina anticipata del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 10583 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato, senza poter ricalcolare il punteggio del ricorrente sulla base degli stessi atti disapplicati dal giudice. L’omesso reinserimento di un titolo di riserva e l’omesso pagamento delle somme liquidate costituiscono profili di inadempimento che legittimano l’accoglimento del ricorso. È ammissibile la nomina anticipata del commissario ad acta, ancor prima della scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penale di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. va, invece, rigettata quando una forma di esecuzione, seppur errata, sia già intervenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze, vedeva annullare il proprio incarico a seguito di un provvedimento che ne rettificava il punteggio e ne escludeva il titolo di riserva. Adito il giudice del lavoro, questi accoglieva integralmente il ricorso, ordinando il reinserimento in graduatoria e la condanna al risarcimento del danno. L’amministrazione provvedeva solo parzialmente, determinando erroneamente il punteggio, omettendo il reinserimento del titolo e non pagando le somme liquidate. Il ricorrente proponeva, quindi, ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione completa del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso, rilevando la fondatezza delle doglianze. L’amministrazione aveva, infatti, ricalcolato il punteggio partendo da una base errata, corrispondente a quella oggetto di disapplicazione da parte del giudice, e non aveva reinserito il titolo di riserva né corrisposto le somme dovute, nonostante la formale diffida e l’assenza di prova di adempimento.
La sentenza da ottemperare era passata in giudicato, come certificato. Ne consegue l’obbligo dell’amministrazione di provvedere integralmente entro un termine di novanta giorni. Il Collegio ritiene, altresì, opportuno nominare sin d’ora il commissario ad acta, in considerazione dei ritardi accumulati, affinché provveda in caso di perdurante inerzia.
La domanda di condanna alla penale di mora è invece rigettata, in quanto l’istituto di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. presuppone un inadempimento totale, mentre nel caso di specie una esecuzione, seppur errata e parziale, era intervenuta. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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