Il titolo estero va riconosciuto senza distinzione tra ufficiale e proprio (TAR Lazio n. 4719 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento in Italia di titoli formativi conseguiti all’estero per l’insegnamento di sostegno, la distinzione tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” non può costituire un elemento ostativo al riconoscimento. L’Amministrazione è tenuta a valutare in concreto l’equipollenza del percorso formativo, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, anche laddove la vicenda non ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE. In tale valutazione, il diniego deve essere adeguatamente motivato e deve escludersi la radicale diversità dei percorsi formativi senza considerare la possibilità di adottare misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina italiana, chiedeva il riconoscimento del titolo “Curso Superior en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, conseguito presso un’università spagnola, per l’accesso all’insegnamento di sostegno.

L’Amministrazione resistente rigettava l’istanza preliminarmente osservando che, in Spagna, la formazione per il sostegno è una professione regolamentata e che il titolo conseguito dalla ricorrente, essendo un “titolo proprio” e non un titolo ufficiale dell’ordinamento spagnolo, non potrebbe essere fatto valere in altri Paesi. Il Ministero operava comunque un raffronto tra i percorsi formativi, concludendo per una sostanziale diversità. Avverso tale diniego, la ricorrente proponeva ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene il ricorso fondato, richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). Secondo tali pronunce, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione sul sostegno conseguiti all’estero, il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite. Ciò implica che l’Amministrazione non può limitarsi a un raffronto astratto, ma deve valutare in concreto se il percorso seguito all’estero abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia, disponendo, ove necessario, opportune misure compensative.

In primo luogo, il Collegio ritiene illegittimo il provvedimento nella parte in cui considera la distinzione tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” ostativa al riconoscimento. Una simile impostazione, infatti, elude la necessaria verifica sostanziale sulla corrispondenza delle competenze acquisite. La valutazione demandata all’Amministrazione non può essere preclusa da una qualificazione formale del titolo, ma deve essere condotta all’esito di un’istruttoria approfondita.

Inoltre, la motivazione del diniego risulta carente e sostanzialmente apodittica laddove afferma l'”incolmabile diversità” tra i percorsi formativi, senza chiarire perché un’adeguata previsione di misure compensative – che potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio – non sarebbe in grado di colmare le eventuali lacune della formazione estera. Tale conclusione è tanto più censurabile in quanto la figura dell’insegnante di sostegno, sia in Italia sia in Spagna, è incentrata sulla gestione dell’alunno con speciali bisogni educativi.

Il Collegio richiama, infine, la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24), la quale ha ribadito che le autorità di uno Stato membro, nell’esaminare una domanda per l’accesso a una professione regolamentata, devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalle norme nazionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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