Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 878 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi su sentenza del giudice ordinario ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva: l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono perciò definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza degli interessi secondo gli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’ente legittima l’azione di recupero coattivo e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 5382/2024 pubblicata il 02.12.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’amministrazione non ha adempiuto. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo precisa però la natura dell’azione: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto: il TAR dichiara l’inottemperanza dell’ente resistente e assegna un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, a determinare definitivamente l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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