Cessazione della materia del contendere per il pagamento della quota ridotta ex art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 12831 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, costituisce una modalità di estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, alternativa e satisfattiva rispetto all’integrale adempimento. Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, estingue integralmente l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni e province autonome, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i predetti provvedimenti, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per i dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché i presupposti atti ministeriali e l’accordo sancito in Conferenza permanente nel 2019. Nel corso del giudizio, la società ha provveduto al pagamento della somma dovuta nella misura ridotta del 25 per cento ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, depositando la relativa documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 ha introdotto una disciplina transitoria e speciale per gli anni 2015-2018, prevedendo che gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa.
La norma precisa che l’integrale versamento di tale quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni indicati, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La disposizione prevede altresì che, decorso il termine, le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, con conseguente cessazione della materia del contendere dei ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano.
Nel caso di specie, il Collegio ha constatato la sussistenza dei presupposti di legge: la ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento della quota ridotta e la Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato alla segreteria del TAR l’atto di accertamento del pagamento, come richiesto dalla norma. In ragione di ciò, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., trattandosi di fattispecie legale tipica e satisfattiva dell’interesse azionato.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e dell’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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