Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 2825 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’Amministrazione va pertanto condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine fissato dal giudice. La penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. L’incarico di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente agiva in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6447/2022, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a pagarle la somma di € 1.617,03, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione.

Il titolo era stato notificato all’Amministrazione in data 12.12.2022 e non era stato impugnato, come da certificazione di cancelleria del 17.06.2025. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente chiedeva la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., segnatamente la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996.

Il ricorso va pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Sul piano delle statuizioni accessorie il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e per le ulteriori spese all’art. 56. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non con il deposito della relazione.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio la dispone a carico dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *