Terapia ABA nei LEA: obbligo dell’ASP all’erogazione diretta o al rimborso (TAR Calabria n. 280 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di terapia ABA per i minori affetti da disturbo dello spettro autistico rientrano tra i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità approvate in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. L’azienda sanitaria è pertanto obbligata a garantire il trattamento prescritto, direttamente presso centri specializzati o indirettamente mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia. Il silenzio serbato sulla richiesta di presa in carico non esclude la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando sia richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo.
Il Fatto
Alla minore figlia della ricorrente è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico con ritardo del linguaggio e difficoltà di regolazione emotivo-comportamentale. La diagnosi, operata presso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è stata confermata da un ospedale pediatrico e dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che ha raccomandato la prosecuzione del percorso terapeutico in atto, comprensivo di terapia ABA.
Il genitore, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, ha chiesto all’ASP la presa in carico e l’erogazione del trattamento, senza ricevere risposta. Ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del silenzio rifiuto e per la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o al rimborso delle spese, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 2022, il Tribunale afferma che la controversia sulla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché l’intermediazione del provvedimento amministrativo si rinviene anche nell’omissione dell’amministrazione sulla richiesta di erogazione.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile ha raccomandato la prosecuzione della terapia ABA qualificandola come indispensabile. Se il metodo ABA non è l’unico idoneo rispetto al disturbo, esso è tuttavia quello individuato dalla stessa azienda intimata come proposta terapeutica per la minore.
Il Collegio richiama poi la giurisprudenza secondo cui il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza. Deve essere garantito l’effettivo trattamento, anche mediante erogazione indiretta, per realizzare la prestazione di risultato rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei LEA: sono citate Cons. Stato, sez. III, n. 8708 del 2023 e TAR Calabria n. 424 del 2024.
Le domande sono quindi accolte. Il Tribunale accerta l’obbligo dell’ASP di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni già indicate, in via diretta presso centri specializzati o in via indiretta mediante rimborso. Non ritiene necessario, allo stato, comminare la penalità di mora, essendo disponibile il rimedio dell’ottemperanza. Accoglie la domanda risarcitoria nei limiti delle spese documentate, pari a euro 1.455,00, maggiorate degli interessi legali.
Quanto alle spese, il Collegio revoca il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarato il venir meno dei requisiti reddituali, e condanna l’ASP alla rifusione in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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