Il visto per motivi di studio dei minori richiede un programma educativo effettivo, non attività sportiva prevalente (TAR Lazio n. 11709 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio dei minori di età, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 2, d.P.R. n. 394/1999, è consentito esclusivamente per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dalle competenti autorità, ovvero, per i minori di anni quindici, in presenza dei requisiti di cui alla lettera a) della medesima disposizione, sempreché sia accertata l’esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario. Non integra i presupposti per il rilascio di un visto per motivi di studio la frequenza di un programma sportivo residenziale a carattere prevalente, ancorché accompagnato da un corso di lingua italiana di poche ore settimanali erogato da un ente accreditato, quando l’attività educativa principale prosegua in modalità telematica presso l’istituto di provenienza. L’amministrazione non è tenuta a valutare l’istanza in relazione a una diversa tipologia di visto, ma esclusivamente alla sussistenza dei presupposti normativi per la tipologia richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale su un figlio minorenne, impugnava il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Miami aveva respinto l’istanza di rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio presentata per consentire al minore di frequentare un percorso formativo presso un’accademia di calcio in Torino. Il programma prevedeva la frequenza di un campus sportivo residenziale, con un corso di lingua italiana di venti ore settimanali presso un istituto riconosciuto, e la prosecuzione in modalità da remoto del corso di studi statunitense. L’amministrazione aveva motivato il diniego rilevando l’incoerenza tra la finalità del visto richiesto e le ragioni del soggiorno, consistente nella frequenza di un campus sportivo con prevalente finalità calcistica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la statuizione cautelare già confermata in appello. La Sezione ha rilevato che l’art. 44-bis, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 disciplina tassativamente l’ingresso per motivi di studio dei minori, ammettendolo solo per la frequenza di corsi presso istituti scolastici nazionali statali o paritari o istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi approvati dalle competenti autorità. La norma consente inoltre l’ingresso dei minori di anni quindici in presenza dei medesimi requisiti, previo accertamento dell’adeguata tutela del minore e della rispondenza del programma alle effettive esigenze formative.
Nel caso di specie, il percorso cui il minore era stato ammesso risultava un “Residency Soccer Program” a carattere sportivo prevalente, nel quale solo una parte limitata delle attività settimanali consisteva in un corso di lingua italiana erogato da un ente riconosciuto, mentre l’attività educativa principale proseguiva attraverso una piattaforma online presso l’istituto statunitense già frequentato. L’unica istituzione scolastica accreditata in Italia che avrebbe legittimato il rilascio del visto per motivi di studio non annoverava il minore tra i propri iscritti.
La Corte ha precisato che l’amministrazione non aveva respinto l’istanza perché il ricorrente avrebbe dovuto richiedere un visto per attività sportiva, ma perché per la tipologia di visto richiesta non sussisteva alcuno dei presupposti normativi. Il provvedimento di diniego è stato pertanto ritenuto legittimo, con reiezione del gravame e condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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