Carta docente non eseguita e astreinte negata per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 925 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione ottiene la condanna dell’ente all’esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è però dovuta in modo automatico: il giudice dell’ottemperanza verifica in concreto le altre ragioni ostative che la norma aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, quali fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., possono giustificare il diniego della misura, in coerenza con la specialità del debitore pubblico e con l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, l’amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accreditamento di € 1.000,00 per gli anni scolastici considerati.

Non essendovi stata esecuzione spontanea, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza di quella sentenza, chiedendo l’assegnazione della carta e dell’importo stabilito, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione, come attestato dalla cancelleria.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché l’inadempimento non è contestato. L’amministrazione viene quindi condannata a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accreditamento della somma sulla carta. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si liquida alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014: l’istituto non incontra preclusioni astratte nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua applicazione richiede di valutare le peculiari condizioni del debitore pubblico, per evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. La norma processuale, proprio in considerazione di tale specialità, affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative.

Su questa base il Collegio ritiene che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino in concreto tali ragioni ostative, confermando l’indirizzo di merito richiamato. Tali circostanze rilevano, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., come fatti notori. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è pertanto respinta, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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