Carta docente: ottemperanza all’ordine del giudice e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1067 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza all’ordine contenuto nel titolo esecutivo e vi pone rimedio fissando un termine per l’esecuzione. Quando l’amministrazione non ha contestato nel merito la pretesa e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 è decorso inutilmente, il ricorso è fondato. Il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta con autonomo termine. Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, n. 268 del 24 settembre 2024. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento a plurime annualità comprese tra il 2019/20 e il 2022/23, oltre interessi o rivalutazione.

Il Ministero si costituisce in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio la causa passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione come ricorso per ottemperanza al giudicato e ne verifica i presupposti. Il primo accertamento riguarda il titolo esecutivo: la sentenza del giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione a un facere specifico, l’assegnazione della carta del docente per le annualità indicate.

Il Tribunale constata l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Il dato è decisivo: non viene opposto alcun argomento sulla spettanza del beneficio né sull’avvenuta esecuzione.

Il secondo presupposto è di natura processuale. Il Collegio rileva l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso quel termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, l’inerzia diventa conclamata e legittima l’intervento del giudice amministrativo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di giorni 30.

Il Collegio riconosce inoltre i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essendovi richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative. La misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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