Silenzio sull’istanza di mantenimento del chiosco-bar: obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 1066 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza volta al conseguimento del titolo per il mantenimento annuale delle strutture balneari determina in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso. Tale obbligo ricorre sia quando l’istanza è proposta tempestivamente e corredata della documentazione necessaria, sia quando risulti manifestamente inammissibile o infondata: in quest’ultimo caso l’Amministrazione provvede ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con atto in forma semplificata e motivazione sintetica. L’inerzia serbata sull’istanza integra violazione dell’obbligo di provvedere. Il pregresso contenzioso intercorso con la precedente conduttrice della struttura non è idoneo a giustificare l’omessa risposta alla nuova istanza, fondandosi su presupposti oggettivi e soggettivi differenti.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un’area privata nel territorio comunale ove gestisce uno stabilimento balneare, ha presentato in data 02.10.2023 allo Sportello Unico per le Attività Produttive un’istanza edilizia per il mantenimento annuale del chiosco-bar, corredata degli elaborati tecnici e descrittivi, inclusi quelli relativi alla propedeutica autorizzazione paesaggistica.
Con nota del 03.08.2024 la società ha sollecitato un riscontro, ma il Comune è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere e, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita in giudizio opponendo il richiamo al pregresso contenzioso con la precedente conduttrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’indirizzo più volte espresso dalla Sezione: l’istanza per il mantenimento delle strutture balneari su base annuale determina l’obbligo di riscontrarla con provvedimento espresso. L’obbligo sussiste tanto nell’ipotesi di istanza tempestiva e non manifestamente inammissibile o infondata, quanto in quella di istanza manifestamente inammissibile o intempestiva, poiché in ogni caso l’Amministrazione deve concludere il procedimento.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo a TAR Puglia Lecce, I, n. 849 del 31.05.2021 e alle decisioni conformi della stessa Sezione (n. 157 del 2021, n. 1136 del 2019, n. 919 del 2019, nonché, più di recente, n. 478/2024 e n. 630/2024). Da tale orientamento il Collegio trae la regola secondo cui l’obbligo di riscontro con atto espresso opera in ogni caso, anche a fronte di un’istanza che l’Amministrazione ritenga di dover respingere.
Nella specie, l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento sull’istanza proposta costituiscono comportamento violativo dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Il Collegio valuta e respinge le contestazioni dell’Amministrazione resistente: il richiamo al pregresso contenzioso intercorso con la precedente conduttrice della struttura balneare non è pertinente, perché quella fattispecie si fonda su presupposti oggettivi e soggettivi differenti e non può spiegare effetti nei confronti della nuova istanza.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio riserva la nomina del Commissario ad acta, su apposita istanza di parte, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, con rimborso delle spese vive e del contributo unificato, se e nella misura in cui risulti effettivamente corrisposto.
Nota della Redazione
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