Carta docente non erogata: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 620 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che condanna l’Amministrazione all’erogazione della Carta docente costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e legittima il ricorso per ottemperanza. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e deve essere integralmente decorso prima dell’azione esecutiva. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata quando l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 585/2024 del 02.02.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per l’importo di € 500,00 annui, pari a € 1.500,00 complessivi, con spese a carico della parte soccombente.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 04.04.2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 07.03.2025. L’Amministrazione non ha però erogato il beneficio. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un commissario ad acta e il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del giudicato, dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano il 07.03.2025. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti il 04.04.2024. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il Collegio richiama il principio per cui titolo esecutivo è, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza munita di attestazione di conformità, come affermato dal Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Il termine dilatorio costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo presso la sede del debitore e l’avvio dell’esecuzione giudiziale.
Poiché l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di sentenza, il ricorso è accolto. Il Tribunale ha imposto all’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo il decorso del termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.
La richiesta di penalità di mora, avanzata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è invece respinta: l’esiguità del debito fa apparire la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato, somme corrisposte direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.