Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 622 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione scolastica a mettere a disposizione la Carta docente, è accolto quando l’Amministrazione non provi l’integrale esecuzione del disposto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., non può essere accordata quando l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo annuo di € 500,00 e complessivo di € 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione della somma, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del giudicato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come attestato dal Cancelliere del Tribunale di Milano. La copia conforme era stata notificata all’Amministrazione e, alla data del ricorso, era ormai trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il giudice richiama la nozione di titolo esecutivo di cui all’art. 474 c.p.c., identificandola nella sentenza munita di attestazione di conformità, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Su questa base il termine dilatorio decorre dalla notifica del titolo presso la sede del debitore.

Poiché l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’Amministrazione scolastica di erogare la somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato, per complessivi € 2.500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., la richiesta è respinta: l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Tutte le 292 sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *