Vigili del fuoco volontari: giurisdizione del giudice ordinario sui giudizi di idoneità (TAR Lombardia n. 2708 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto che si instaura tra il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l’amministrazione non rientra tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico elencati dall’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Di conseguenza, le controversie relative al giudizio di idoneità al servizio d’istituto del vigile del fuoco volontario non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, che si riferisce ai soli rapporti di lavoro di cui al citato art. 3. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta anche la verifica di legittimità e l’eventuale annullamento degli atti amministrativi, secondo la riserva di legge di cui all’art. 113, terzo comma, Costituzione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un Comune e inquadrato come volontario nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dopo alcuni accertamenti sanitari è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano con verbale del 18 maggio 2023. Proposto ricorso, la Commissione Medica Interforze di II Istanza, con verbale del 27 settembre 2023, lo ha dichiarato non idoneo al servizio d’istituto in qualità di volontario, ritenendolo inidoneo anche allo svolgimento di mansioni relative all’organizzazione interna delle sedi volontarie.
Il ricorrente ha impugnato entrambi i giudizi davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione dell’art. 5, lett. d, del d.P.R. n. 76 del 2004 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti, e ha chiesto l’accertamento del diritto a essere giudicato idoneo. Le amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione preliminare, già prospettata in sede cautelare con l’ordinanza n. 43/2024, e ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il percorso argomentativo muove dall’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, che non include nel regime di diritto pubblico il rapporto tra il personale volontario e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, struttura dello Stato a ordinamento civile e non militare ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 139 del 2006.
Da tale premessa discende la lettura restrittiva dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3. Il suo ambito applicativo non può estendersi a rapporti differenti, quali quelli onorari, di servizio, volontari o di fatto: soltanto i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ricadono nella giurisdizione amministrativa, mentre per i restanti ambiti la giurisdizione spetta in via generale, e senza eccezioni, al giudice ordinario.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, e in particolare la sentenza n. 267 del 2013, secondo cui i volontari del Corpo non sono scelti mediante pubblico concorso, ma su domanda degli interessati e dopo un periodo di addestramento, e possono avere un rapporto di lavoro con un altro soggetto, cui la legge impone di conservare il posto e di considerare giustificata l’assenza dal servizio. Per queste ragioni il legislatore ha escluso, per ben tre volte, che tra i volontari e la pubblica amministrazione sussista un rapporto di lavoro.
Il Collegio ha poi osservato che il legislatore ordinario può attribuire, in maniera non generalizzata, alla cognizione esclusiva del giudice civile la verifica di legittimità degli atti amministrativi, con possibilità di annullamento, come previsto dall’art. 113, terzo comma, Costituzione e ribadito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 1970, n. 161 del 1971, n. 150 del 1981 e n. 160 del 2019. A titolo esemplificativo ha richiamato il pubblico impiego contrattualizzato, le sanzioni delle autorità indipendenti, le violazioni del Codice della strada, i provvedimenti di espulsione degli stranieri e quelli del Garante per la protezione dei dati personali. Ha infine affermato la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando i precedenti del TAR Lazio, Roma, n. 7969 del 2020 e del TAR Sardegna n. 366 del 2019, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e gli effetti di cui all’art. 11 del cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione dell’arresto della controversia a una fase preliminare.
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Nota della Redazione
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