La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per sopravvenuto pagamento (TAR Abruzzo n. 357 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale del credito oggetto della pretesa azionata, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto il ricorrente ottiene il bene della vita atteso. La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa. In mancanza di accordo delle parti, il regolamento delle spese di lite è governato dal criterio della soccombenza virtuale, in base al quale il giudice deve accertare la fondatezza dell’originaria pretesa. Il pagamento tardivo, eseguito solo dopo l’instaurazione del ricorso, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese.

Il Fatto

Una fondazione, ente di diritto privato operante a sostegno dei sordi, aveva dato in locazione un immobile a un Comune. A seguito del mancato pagamento dei canoni, il Tribunale aveva condannato il Comune al pagamento di una somma rilevante, confermata in appello.

Rimasto inadempiente nonostante le sentenze definitive, il Comune era stato destinatario di un ricorso per ottemperanza volto a ottenere il pagamento del residuo dovuto. Successivamente all’instaurazione del giudizio, il Comune provvedeva al pagamento e la ricorrente dichiarava cessata la materia del contendere, chiedendo comunque la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dal pagamento eseguito dal Comune resistente, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale istituto, come precisato dalla giurisprudenza richiamata, postula l’avvenuto conseguimento del bene della vita da parte del ricorrente, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.

Il Tribunale ha altresì chiarito la differenza rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse, ipotizzabile solo quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità. Nel caso di specie, la piena satisfattività del pagamento rendeva applicabile la prima evenienza, con accertamento nel merito della fondatezza della pretesa originaria.

Quanto al regime delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento era avvenuto solo in data successiva all’instaurazione del giudizio e dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Comune. L’adempimento, pur tardivo e sollecitato dalla pendenza del ricorso, non escludeva la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *