Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 459 del 22.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spirato inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo divenuto definitivo, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e ne ordina la piena esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile ove l’Ente non abbia provveduto al pagamento né abbia proposto opposizione al decreto, né abbia dato alcun riscontro alla richiesta istruttoria del Tribunale. L’inerzia ingiustificata legittima l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, valutato il comportamento processuale tenuto.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto di risalita otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo con cui si intimava a un Comune il pagamento di poco più di tremila euro, oltre spese di lite. Il titolo veniva notificato in forma esecutiva all’Ente, che non pagava e non proponeva opposizione, lasciando così consolidarsi il provvedimento monitorio.
Dopo una nuova notifica del titolo, la società ricorreva al giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario e la condanna alle spese. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Richiamando l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, rileva che era spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione debitrice del decreto divenuto esecutivo, con conseguente esperibilità del rimedio ottemperanziale.
Nel merito il Tribunale constata l’inadempienza ingiustificata dell’Ente, che non ha fornito alcuna comunicazione interlocutoria. A fronte di tale condotta, e in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., viene sancito l’obbligo del Comune di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti.
Il percorso istruttorio era stato sollecitato con un’ordinanza collegiale che invitava l’Amministrazione a depositare una dettagliata relazione sui fatti e ogni documento utile. L’Ente non ha ottemperato nemmeno a tale ordine, circostanza che il Collegio valorizza sia sul piano dell’accertamento sia su quello delle spese.
In accoglimento del ricorso, è assegnato al Comune il termine di 90 giorni per soddisfare le ragioni creditorie della società. Per il caso di ulteriore inadempimento viene nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Pescara, con facoltà di delega, tenuto a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo e regolate secondo il criterio della soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione intimata, anche in considerazione del comportamento tenuto nel corso del processo e del mancato riscontro all’ordine istruttorio.
Nota della Redazione
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