Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta del docente (TAR Campania n. 395 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo azionato e il rispetto delle formalità procedimentali, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni rimaste inadempiute. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso prima della proposizione del ricorso ex art. 112 cod. proc. amm.. Per il caso di ulteriore inadempienza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, il quale non può invocare la mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa come causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Un docente ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione scolastica a una sentenza del giudice del lavoro. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione professionale, la cd. carta del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori.

Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo e la perdurante inerzia dell’amministrazione, chiedendo l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente.

È stata inoltre riscontrata la regolarità della fase prodromica all’azione esecutiva. Il titolo è stato notificato ai fini dell’intimazione ad adempiere ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario. Al commissario sono stati assegnati tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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