Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 1508 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e, verificata la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice. Per il caso di ulteriore inadempienza il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta, il quale provvede anche ove manchino stanziamenti o disponibilità di cassa, non costituendo tali circostanze legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, con condanna del Ministero, previa emissione della Carta, ad accreditare la somma di € 1.500,00.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, secondo il certificato rilasciato dal giudice ordinario, era passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, la ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.
Il ricorso è altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme entro tale termine, prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto.
Nel merito, le statuizioni contenute nella decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione e l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama il principio in tema di onere della prova dell’adempimento, evocando TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997/2023 e, per tutte, Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533/2001.
Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso va accolto. Il Collegio ordina all’Amministrazione di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo indicato, in relazione agli anni scolastici suddetti, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega a idoneo funzionario, che si insedia su formale richiesta della parte ricorrente e provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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