Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del Commissario ad acta (TAR Campania n. 1509 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione delle statuizioni del titolo azionato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il Commissario ad acta. L’amministrazione intimata è onerata della prova dell’avvenuto adempimento, che non può dirsi integrato dal pagamento delle sole spese legali. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il Commissario porre in essere ogni iniziativa necessaria, comprese le eventuali modifiche di bilancio, per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e aveva condannato il Ministero, previa emissione della Carta, ad accreditarvi la somma di € 1.000,00.
Il titolo era passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Quanto alla seconda, è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di tale scadenza.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del titolo non hanno ricevuto piena esecuzione, avendo l’amministrazione pagato soltanto le spese legali. L’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione intimata, che non vi ha provveduto. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente del 2023 e, per la regola generale, Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 30 ottobre 2001.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di attivare la Carta elettronica del docente per l’importo indicato e per gli anni scolastici suddetti, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega a un idoneo funzionario. Il Commissario dovrà dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo ogni atto necessario, incluse le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio precisa che i fondi di bilancio esauriti o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.