Casistiche autodichiarate valutabili nella selezione per incarico di struttura complessa (TAR Umbria n. 95 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, la certificazione delle casistiche rilasciata dal Direttore sanitario, richiesta dal bando ai fini della valutazione del curriculum, non costituisce condizione di ammissibilità della domanda né requisito per la considerazione dei titoli. Essa è prevista unicamente per la fase di verifica successiva di quanto dichiarato. L’autocertificazione delle prestazioni nel curriculum, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, è dunque condizione necessaria e sufficiente perché la Commissione proceda alla relativa integrale valutazione, salva la verifica della veridicità delle dichiarazioni. Ove il bando esigesse la certificazione già in sede di domanda, l’Amministrazione sarebbe comunque tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione documentale.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta da un’azienda sanitaria locale per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa. All’esito della procedura si è collocato al terzo posto, con un punteggio inferiore a quello del candidato risultato vincitore e destinatario dell’incarico.
Ritenendo che il punteggio ridotto conseguito nella valutazione del curriculum dipendesse dalla mancata considerazione delle casistiche dichiarate, ma non corredate dalla certificazione del Direttore sanitario, ha impugnato la deliberazione di approvazione della graduatoria, i verbali della selezione e, in via subordinata, il bando. Ha poi proposto motivi aggiunti dopo aver ottenuto, mediante accesso, i verbali, deducendo l’insufficienza dei criteri di valutazione e l’irragionevolezza del punteggio attribuito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio della trattazione, formulata in pendenza di appello avverso altra sentenza relativa alla medesima procedura. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il rinvio è disposto solo per casi eccezionali, non ravvisabili nella specie, né sussiste una pregiudizialità tale da imporre la sospensione ex art. 79 cod. proc. amm. e art. 295 cod. proc. civ.
È stata poi rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118/2022, sottrae il conferimento dell’incarico a una logica esclusivamente fiduciaria e ne fa una vera selezione concorsuale, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Collegio ha quindi respinto l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza: la Commissione ha riconosciuto al ricorrente un solo punto sui venti disponibili per le casistiche, sicché, in caso di accoglimento, egli potrebbe astrattamente raggiungere un punteggio complessivo superiore a quello del vincitore. L’interesse al ricorso va valutato sulla base dell’astratta portata delle censure, e non della loro fondatezza.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo. Dalla lettura complessiva del bando emerge che i candidati dovevano solo dichiarare le casistiche sotto la propria responsabilità, essendo facoltativa la produzione della certificazione unitamente alla domanda: il paragrafo dedicato alla documentazione richiede un curriculum reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e quello sulle dichiarazioni sostitutive esclude espressamente che alcuna certificazione debba essere trasmessa all’Azienda. La previsione sulla certificazione del Direttore sanitario, collocata nel paragrafo sulle modalità di valutazione, opera dunque solo per la verifica successiva. Il Collegio richiama, in termini conformi, il precedente del Cons. Stato n. 7205 del 2025 e, in via subordinata, il principio del soccorso istruttorio di valenza generale (art. 6, comma 1, lett. b, della legge n. 241/1990), richiamando Cons. Stato n. 6706 del 2025 e Cons. Stato n. 7975 del 2019.
È stato invece dichiarato inammissibile, perché volto a ottenere una valutazione di merito dei titoli, il motivo sulla nozione di casistica. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili quanto ai criteri di valutazione, dovendo il giudizio della Commissione essere integralmente rinnovato, e respinti quanto alle caratteristiche della struttura. È stato infine dichiarato irricevibile, per tardività ex art. 29 cod. proc. amm., l’atto recante censure nuove. Ne è derivato l’annullamento della deliberazione di approvazione della graduatoria, nei limiti delle censure accolte. Spese compensate.
Nota della Redazione
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