Divieto prefettizio di detenzione delle armi e conflittualità familiare (TAR Lombardia n. 6 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni, ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773 del 1931, non presuppone un giudizio di pericolosità sociale né richiede la prova dell’abuso già commesso, ma si fonda su una prognosi probabilistica di inaffidabilità all’uso delle armi. La detenzione e il porto d’armi costituiscono una deroga al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1970, subordinata all’accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità. In presenza di una situazione di conflittualità familiare e di un procedimento penale pendente, il divieto è legittimo anche se non è intervenuta alcuna condanna e non si è verificato alcun uso improprio delle armi. Il provvedimento è sufficientemente motivato per relationem al richiamo agli atti di polizia giudiziaria, e la sua ampia discrezionalità lo sottrae a un sindacato di merito, restando scrutinabile solo la manifesta irragionevolezza o il travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Brescia gli ha vietato di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti, ingiungendogli di vendere o cedere le armi detenute entro 150 giorni dalla notifica.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, dopo che la Stazione dei Carabinieri aveva comunicato il ritiro cautelare delle armi, resosi necessario a seguito di attività di polizia giudiziaria compendiata in una comunicazione di notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica. Da tali circostanze il Prefetto ha desunto il venir meno del requisito di affidabilità. Nel corso del procedimento il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti, negato per la sussistenza del segreto investigativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i principi elaborati in materia di autorizzazioni di polizia. La possibilità di detenere e portare armi è una deroga al divieto generale e non un diritto assoluto, operante solo verso chi offra completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi. Il divieto di detenzione anticipa la soglia di tutela della sicurezza pubblica rispetto alla repressione dei reati e ha natura cautelare e preventiva: non richiede che sia dimostrato l’abuso.
Il giudizio sotteso all’art. 39 TULPS non è di pericolosità sociale, ma una prognosi di inaffidabilità, che può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne o misure di pubblica sicurezza. Data l’ampia discrezionalità, non si esige una motivazione particolare, ma solo la verifica che le valutazioni non siano irrazionali o arbitrarie. Il sindacato del giudice amministrativo, muovendo da un accesso pieno ai fatti, ne apprezza la ragionevolezza e la proporzionalità.
Un caso tipico che giustifica l’intervento preventivo è la conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato: la tensione nelle relazioni interpersonali tende ad acuirsi nel tempo e rende inopportuno che i protagonisti del conflitto dispongano di armi, anche se l’uso improprio non si è ancora verificato.
Nel caso concreto il provvedimento è sufficientemente motivato per relationem al richiamo alla nota dei Carabinieri del 22.8.2023 e alla comunicazione di notizia di reato acquisita in giudizio. Gli atti depositati evidenziano la “situazione potenzialmente pericolosa” cui il provvedimento fa riferimento: la querelante descrive almeno tre episodi di molestia e minaccia e una forte conflittualità familiare, offrendo un quadro di tensione che giustifica la valutazione di inaffidabilità. Nemmeno la denegazione dell’accesso agli atti integra autonomo vizio, poiché essa non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento conclusivo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese; resta impregiudicata la facoltà di presentare istanza di riesame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.