Assegnazione temporanea ex art. 42-bis e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13810 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, la sopravvenuta adozione del provvedimento di assegnazione alla sede richiesta dal dipendente, intervenuta a seguito di un’ordinanza cautelare che ha ordinato il riesame dell’istanza, determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando la pretesa azionata risulta interamente soddisfatta, senza che l’amministrazione abbia condizionato l’attribuzione del bene della vita agli esiti del giudizio. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate, con il contributo unificato posto a carico dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
Un appartenente alle forze di polizia aveva avanzato istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, per raggiungere la sede di servizio del coniuge o del familiare. L’amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento del 19 settembre 2025, negando l’assegnazione richiesta.
Il ricorrente aveva impugnato il diniego dinanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento. Nelle more del giudizio, il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare con ordinanza, ordinando all’amministrazione di riesaminare la domanda tenendo conto della situazione degli organici della sede di appartenenza, comparata con quella delle sedi richieste.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che, in data 27 aprile 2026, il Ministero dell’Interno aveva comunicato l’assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede richiesta, adottando il provvedimento ex art. 42-bis senza alcuna riserva condizionata all’esito del giudizio.
Con nota del 29 maggio 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto il bene della vita cui aspirava con il ricorso introduttivo. Il Collegio ha ritenuto che la pretesa sostanziale fosse stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito delle censure dedotte avverso il diniego originario.
Sul piano processuale, il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione tale da eliminare ogni residua utilità della pronuncia. La circostanza che l’assegnazione fosse intervenuta a seguito dell’ordinanza cautelare non ha impedito di ravvisare l’effetto satisfattivo, essendo venuto meno l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione della peculiarità della vicenda, ponendo il contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente, che con il proprio contegno aveva reso necessario il ricorso.
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Nota della Redazione
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