Carta docente e poteri del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 156 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione e ne ordina l’esatta esecuzione nel termine fissato. Qualora sia scaduto il termine previsto dal titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale, se imputabile alla sola condotta omissiva dell’amministrazione, non può essere opposto alla parte incolpevole. La nomina del commissario ad acta è disposta sin da ora, senza compenso, con il potere di allocare la spesa in bilancio, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa legittimo impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
Il titolo, non impugnato dall’amministrazione, è passato in giudicato. La ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle misure di coercizione indiretta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la ritualità dell’azione. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risulta regolarmente notificata presso la sede dell’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso senza esito.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
La questione centrale riguarda l’ipotesi di decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio. Il Collegio afferma che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria consente la conversione del beneficio in denaro, e il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle misure di coercizione indiretta, non ritenendosi equa la loro applicazione nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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