Sopravvenuta carenza d’interesse: improcedibilità del ricorso per classi collaterali (TAR Lazio n. 4384 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Ne consegue la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una scuola paritaria, aveva impugnato una serie di atti con cui l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio aveva negato l’autorizzazione al funzionamento in regime di parità di alcune classi quinte collaterali per l’anno scolastico 2024-25. Il gravame, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto avverso il decreto di diniego dell’autorizzazione, il decreto collettivo di riconoscimento della parità che non estendeva il beneficio alle classi richieste e, ove occorra, le note e i regolamenti presupposti.
Nelle more del giudizio, con nota depositata in data 17.2.2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del gravame. L’amministrazione si era costituita in giudizio per resistere alle pretese attoree.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia si fonda sul principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato.
Il giudice adito, una volta che la parte attrice abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, non ha alcuna possibilità di decidere nel merito. La giurisprudenza citata dal Collegio, ossia Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113, conferma che il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto leso e che la dichiarazione di carenza di interesse, intervenuta prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, priva il giudice del potere di pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.
La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese processuali tra le parti, derogando al principio generale della soccombenza.
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Nota della Redazione
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