Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 369 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto all’attuazione di una sentenza di condanna dell’amministrazione alla erogazione del beneficio della Carta Elettronica del Docente si estingue per cessazione della materia del contendere allorché la pretesa azionata risulti soddisfatta nelle more del giudizio. Tuttavia, quando l’adempimento intervenga solo a seguito della proposizione del ricorso, l’amministrazione soccombente è virtualmente tale e va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il diritto di usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per cinque annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo di euro 2.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione.
Rimasta l’amministrazione inerte, la docente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva per resistere, ma successivamente la ricorrente rappresentava che la pretesa era stata soddisfatta con l’attribuzione del beneficio richiesto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nel valutare la vicenda, ha ravvisato che il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio determina, come richiesto dalla stessa parte ricorrente, la cessazione della materia del contendere, con declaratoria in tal senso.
La circostanza che l’ottemperanza sia stata disposta solo successivamente alla proposizione del ricorso ha tuttavia condotto il Collegio a configurare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, fondamento della condanna alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio di cui alla giurisprudenza richiamata (Cons. di Stato, VII, n. 5859/2025).
La liquidazione delle spese è stata operata tenendo conto dello scaglione di riferimento (fino a 5.000 euro) e della riduzione del 50% dell’importo, in considerazione della natura seriale del contenzioso, come dedotto dal ruolo di udienza nel quale erano presenti numerosi ricorsi analoghi aventi ad oggetto ottemperanze per la “carta docenti”, molti dei quali patrocinati dagli stessi difensori. È stata altresì disposta la distrazione delle somme in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.
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Nota della Redazione
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