Divieto di detenzione armi e remissione della querela nel giudizio di affidabilità (TAR Piemonte n. 1449 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 ha natura preventiva e cautelare e non sanzionatoria. Esso non presuppone un accertamento di responsabilità penale, ma si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale dell’affidabilità del soggetto, espressa mediante una prognosi di tipo probabilistico, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza circa il pericolo di abuso delle armi. Ne consegue che la remissione della querela e l’estinzione del reato non sono idonee, di per sé, a eliminare sul piano storico e fattuale i comportamenti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità. La legittimità del provvedimento va valutata con riferimento al momento della sua adozione e alla situazione fattuale allora esistente.
Il Fatto
Il ricorrente, appassionato di caccia e titolare di licenza di porto di fucile, riceveva nel settembre 2021 la notifica del decreto con cui la Prefettura gli vietava, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento si fondava su un rapporto dei Carabinieri che lo aveva deferito in stato di libertà per il reato di cui all’art. 612 c.p., con conseguente ritiro cautelare delle armi. A quel divieto seguiva, pochi giorni dopo, il decreto del Questore di sospensione della licenza di porto di fucile uso caccia.
Nel novembre 2021 la Procura disponeva la citazione diretta a giudizio davanti al Giudice di Pace per le minacce rivolte a un vicino. Il giudizio si concludeva con declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente alla spontanea rimessione della querela, senza corresponsione di somme. Il ricorrente chiedeva allora alla Prefettura la revoca del divieto, ritenuti venuti meno i presupposti. La Prefettura respingeva l’istanza all’esito di una rinnovata istruttoria, e il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento negli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, muovendo dal principio per cui nel nostro ordinamento la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di detenere armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il rilascio del titolo di polizia è dunque rimesso alla ponderata discrezionalità dell’Amministrazione, chiamata a valutare a tutela dell’incolumità collettiva l’affidabilità dell’interessato.
Il giudizio di affidabilità non richiede di attingere il livello di certezza proprio dell’accertamento penale. Esso implica invece una prognosi di tipo probabilistico, sufficiente a ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso. In questa prospettiva anticipatoria di difesa della legalità si collocano i provvedimenti in materia di armi, ai quali è riconosciuta natura preventiva e cautelare, indipendente dall’attivazione di procedimenti penali.
Il Collegio richiama al riguardo un indirizzo consolidato: Cons. Stato, Sez. III, n. 1972 del 2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3435 del 2018, oltre a Cons. Stato, Sez. III, n. 8041 del 2021. Viene inoltre ribadito che tra il decreto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. e il provvedimento questorile di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità diretta e necessaria.
Quanto alla remissione della querela, il Tribunale la ritiene irrilevante. La valutazione di legittimità va cristallizzata al momento dell’adozione del provvedimento, connotato da urgenza e da valutazione prognostica suscettibile di evoluzione. L’istruttoria si è fondata su un attento bilanciamento tra l’interesse del ricorrente alla detenzione delle armi e l’interesse alla sicurezza pubblica, risultando coerente con il principio di proporzionalità. In caso di perdurante assenza di ulteriori profili di conflittualità, resta salva la possibilità di una nuova istanza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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