Accesso ai documenti amministrativi: la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione documentale (TAR Puglia n. 753 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ostensione dei documenti richiesti, intervenuta in corso di giudizio da parte dell’Amministrazione resistente, determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta. In tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, valutata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione posta a fondamento del diniego di accesso opposto ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, con istanza presentata a mezzo PEC in data 08.08.2024, aveva chiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce l’accesso a una serie di documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione, con provvedimento del 05.09.2024, aveva opposto un espresso diniego all’istanza di accesso.
Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso ai documenti e la condanna dell’Amministrazione a esibirli e rilasciarne copia, nonché l’annullamento del provvedimento di diniego. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 31.03.2026, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio la documentazione richiesta dal ricorrente. Tale produzione documentale ha integrato l’ostensione dei documenti anelati, soddisfacendo in modo pieno la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso.
Alla luce di tale sopravvenienza, il TAR ha ritenuto che non residuasse alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente, atteso che l’oggetto della controversia era venuto meno per effetto dell’intervenuta esibizione dei documenti. La cessazione della materia del contendere è stata pertanto dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., disposizione che consente al giudice di dichiarare definitivamente estinto il giudizio quando, nel corso del processo, viene meno ogni interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione che aveva costituito il fondamento del diniego di accesso. La regola della soccombenza è stata pertanto derogata in ragione dell’obiettiva incertezza interpretativa esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, cod. proc. amm., non risultando necessaria alcuna ulteriore statuizione in ordine al diritto di accesso, ormai integralmente soddisfatto dall’Amministrazione.
Nota della Redazione
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