Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1220 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa non provi l’integrale pagamento delle somme e il corretto adempimento degli obblighi. L’ordine di esecuzione si accompagna alla nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, ma non può estendersi automaticamente a rivalutazione, interessi e risarcimento dei danni per violazione o elusione del giudicato, in assenza di prova, attesa la funzionalizzazione degli importi al solo rilascio e uso della carta docenti.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 4405/2023 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 20/11/2023, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire dell’erogazione di € 500 annui ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015, a seguito del rilascio della carta elettronica, con condanna del Ministero al pagamento tramite carta, per quattro anni scolastici, per un importo complessivo di € 2.000,00.

Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza allegare la prova dell’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, come documentato dalla difesa della ricorrente, e che sussistono i presupposti di applicabilità dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. È stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

L’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento, né del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto anche per il futuro. Ne è conseguito l’obbligo per il Ministero di rilasciare la carta elettronica e di effettuare integralmente i pagamenti entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha escluso la corresponsione di interessi sulla somma riconosciuta, richiamando l’accertamento contenuto nella stessa sentenza da ottemperare, secondo cui l’importo non può essere maggiorato degli interessi in quanto, ex art. 2 del DPCM del 28 novembre 2016, è indicato al valore nominale, senza maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell’anno di erogazione ma in quello successivo.

È stata altresì respinta la domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ex art. 112, comma 3, c.p.a., per totale assenza di prova. In ragione del titolo azionato e della funzionalizzazione degli importi al solo rilascio e uso della carta docenti, il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato non può automaticamente riconoscersi.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione parametrata alla serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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