Ottemperanza improcedibile se il credito è compensato (TAR Abruzzo n. 399 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto al rimborso del contributo unificato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, costituendosi, documenti l’avvenuto pagamento delle poste richieste ovvero l’estinzione del debito per compensazione con un controcredito vantato nei confronti del ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità, richiesta dalla stessa parte ricorrente, consegue alla definitiva eliminazione dell’utilità concreta perseguita con il rimedio. In tale contesto, il contributo unificato versato per promuovere il giudizio resta irripetibile e definitivamente a carico della parte ricorrente, non potendo trovare ristoro nell’ambito del giudizio di ottemperanza ormai privo di oggetto. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della definizione in rito e della mancata interlocuzione tra le parti sull’effettiva entità dei rispettivi crediti prima dell’inutile attivazione del rimedio.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del TAR dell’Aquila, al fine di conseguire il rimborso del contributo unificato versato per promuovere il relativo giudizio. L’amministrazione comunale, costituendosi, eccepiva l’intervenuto pagamento delle poste richieste, precisando che la quantificazione era stata modificata, in punto di regolazione delle spese, per effetto della riforma della sentenza da parte del Consiglio di Stato. L’amministrazione eccepiva altresì l’estinzione del debito per compensazione, assumendo e documentando l’esistenza di un controcredito nei confronti del ricorrente, derivante proprio dalla citata sentenza di riforma.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, con memoria depositata il 27 aprile 2026, aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale richiesta è stata ritenuta fondata, in quanto la vicenda sostanziale dedotta in giudizio aveva perso ogni utilità concreta per effetto delle eccezioni sollevate dall’amministrazione e della documentazione prodotta a sostegno dell’avvenuta estinzione del debito.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, senza necessità di esaminare nel merito le contrapposte ragioni delle parti sulla sussistenza e sull’entità dei crediti reciprocamente vantati. Ha tuttavia sottolineato come le parti, anche in ragione della riforma parziale della sentenza di primo grado, avessero omesso qualsivoglia interlocuzione sulla effettiva consistenza delle rispettive posizioni creditorie prima di adire, inutilmente, il giudice dell’ottemperanza.
Quanto al contributo unificato, il Tribunale ha precisato che lo stesso resta irripetibile e definitivamente a carico di parte ricorrente, non potendo essere recuperato all’esito di un giudizio dichiarato improcedibile. Il contributo versato per l’accesso alla giustizia amministrativa non segue, infatti, la sorte delle spese di lite, ma rimane acquisito all’erario anche in caso di definizione in rito del processo.
Le spese di lite sono state infine compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito del giudizio e della circostanza che entrambe le parti avevano contribuito a determinare l’inutile attivazione del rimedio, omettendo ogni interlocuzione preventiva sulla effettiva entità e sussistenza dei crediti reciprocamente vantati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.