Le pergotende in lame frangisole sono edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001 (TAR Veneto n. 1615 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, comunemente denominate pergotende, sono ascrivibili all’attività edilizia libera di cui all’art. 6, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 69/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2024, quando la struttura di sostegno sia priva di elementi di stabile chiusura laterale e la copertura sia realizzata con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Ai fini della qualificazione dell’organismo edilizio non rileva la superficie occupata, bensì la presenza di uno spazio stabilmente chiuso capace di comportare una trasformazione del territorio. Il diniego dell’accertamento di conformità e la conseguente ordinanza di demolizione emessa ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 sono illegittimi se fondati sulla qualificazione di tale manufatto come tettoia. La domanda risarcitoria, proposta solo nelle conclusioni con formula generica e priva di allegazioni sull’an e sul quantum, deve essere respinta, gravando sull’interessato il relativo onere probatorio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare residenziale al piano terra con cortile pertinenziale esclusivo, dichiarata invalida civile al 100%, aveva installato a ridosso dell’abitazione una struttura aperta sui lati, non ancorata al suolo, con copertura in lame metalliche ombreggianti tipo brise-soleil mobili e regolabili, al fine di proteggere il cortile dal sole e dagli agenti atmosferici.
Il Comune di Treviso, all’esito di un sopralluogo, aveva qualificato il manufatto come tettoia e, ritenuta necessaria la demolizione, aveva respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, anche sulla base degli incrementi volumetrici previsti dalla normativa regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ed aveva poi emesso l’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le caratteristiche del manufatto, segnatamente la copertura di tipo non edilizio realizzata con lame orientabili tipo brise-soleil e l’assenza di pareti laterali, ne escludessero l’idoneità a creare volume. La struttura è stata qualificata come pergotenda, riconducibile alla previsione dell’art. 6, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, che annovera tra le attività edilizie libere le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici con elementi di protezione solare mobili o regolabili, purché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso.
Il Collegio ha precisato che la copertura in lame frangisole si distingue dalla tettoia, la cui nozione implica una struttura di copertura di uno spazio aperto, e che l’assenza di elementi di delimitazione perimetrale valorizza il profilo estetico e riduce l’impatto visivo, in linea con la finalità semplificatoria del d.l. n. 69/2024. In tal senso, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2025, n. 607, secondo cui ciò che rileva non è tanto la superficie occupata quanto la sussistenza di uno spazio stabilmente chiuso che comporti una trasformazione dell’organismo edilizio, nonché la propria recente pronuncia TAR Veneto, Sez. II, 24 aprile 2026, n. 908.
Ne è derivato il carattere illegittimo del diniego di sanatoria e, per illegittimità derivata, dell’ordinanza di demolizione, con conseguente annullamento di entrambi i provvedimenti. La domanda risarcitoria è stata invece respinta: il Collegio ha ribadito che l’illegittimità dell’atto è presupposto necessario ma non sufficiente per la responsabilità della pubblica amministrazione, occorrendo la prova dell’an e del quantum debeatur, onere non assolto dalla ricorrente che aveva formulato la richiesta solo nelle conclusioni con formula di stile, richiamando il principio dispositivo e il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 973.
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Nota della Redazione
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