Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1235 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non esonera l’amministrazione dall’esecuzione del giudicato formatosi sui titoli di condanna. Decorso inutilmente tale termine, il creditore può agire con il ricorso per ottemperanza ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un nuovo termine per il pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia processuale dell’amministrazione, che non contesti l’an e il quantum del credito e non fornisca indicazioni sulla procedura, conferma l’inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco, sezione Lavoro, con due distinte sentenze, aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente, docente, somme a titolo di retribuzione professionale docenti e, in via risarcitoria, in correlazione con il beneficio della c.d. “carta docente”. I titoli erano passati in giudicato e notificati ritualmente.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione delle sentenze. Il Ministero si è costituito in giudizio senza contestare nel merito il credito vantato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Rispetto ai titoli indicati, passati in giudicato e notificati ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
I crediti, pertanto, non risultano contestati nell’an né nel quantum. Il ricorso è dunque fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferiscono i titoli in epigrafe.
Ne deriva l’assegnazione al Ministero di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale precisa inoltre che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dai titoli, in quanto distratte in favore dei difensori e non oggetto della presente azione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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