Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2295 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa non contesti l’inadempimento degli obblighi portati dal titolo esecutivo e le pretese siano adeguatamente documentate. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il ricorso è fondato e l’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine assegnato. Per il caso di perdurante inerzia si nomina il commissario ad acta. La richiesta di misure di coercizione indiretta è accolta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ma la penalità decorre dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto di una di essi ad ottenere la carta docente, con accredito dell’importo di euro 1.000,00, e condanna l’amministrazione a rimborsare le spese di lite al difensore dichiaratosi distrattario.

Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. I ricorrenti, nella qualità di parte ricorrente e di procuratore titolare di credito antistatario, hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che le pretese fatte valere risultano adeguatamente documentate. L’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha contestato il mancato adempimento degli obblighi portati dal titolo azionato.

Su questa premessa il ricorso è dichiarato fondato. L’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per sorte capitale e per spese, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvede un commissario ad acta, nominato nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotta gli atti necessari all’espletamento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcun compenso.

Quanto all’astreinte, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre però dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina la completa esecuzione, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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