Inammissibile il ricorso per cassazione che censura solo la plausibile interpretazione contrattuale (Cass. civ. Sez. 1 n. 9246 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto è questione di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale, che non può dirsi sussistente per il solo fatto che il giudice di merito abbia scelto una delle molteplici interpretazioni plausibili. Il vizio di violazione di legge deve essere prospettato indicando i canoni rimasti in concreto inosservati e precisando le ragioni per cui il giudice se ne è discostato, non essendo sufficiente un generico rinvio agli artt. 1362 e ss. c.c. È inammissibile il motivo di ricorso che censuri l’apprezzamento del valore probatorio di un documento, salvo che l’errore cada sulla ricognizione del suo contenuto oggettivo, dando luogo a una decisione basata su una prova inesistente. Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
Una società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’associazione temporanea di imprese, aveva convenuto in giudizio la committente per ottenere il pagamento di quanto preteso in tre riserve: la prima per mancata corresponsione degli oneri della sicurezza, ritenuti dall’impresa dovuti in aggiunta alle tariffe contrattuali; la seconda per maggiori oneri da ritardato collaudo delle opere; la terza per oneri derivanti dal prolungamento dell’accordo quadro.
Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, riconoscendo il diritto della società appaltatrice al pagamento degli oneri di sicurezza e al risarcimento delle sole spese generali per il ritardo del collaudo. La Corte d’appello, rigettato l’appello principale della committente, aveva accolto in parte quello incidentale, riconoscendo anche il risarcimento dei maggiori costi assicurativi. Contro tale sentenza la committente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; la società appaltatrice ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente censurava l’interpretazione delle clausole negoziali che escludevano l’inclusione degli oneri di sicurezza nel corrispettivo d’appalto. La Corte territoriale aveva fornito un’interpretazione complessiva volta a rendere gli accordi conformi alle norme imperative che vietano di comprimere i costi della sicurezza, ricostruzione non efficacemente censurata dal motivo, limitato a suggerire una diversa lettura delle clausole con generico rinvio alle regole legali di ermeneutica. Non è sufficiente l’astratto riferimento a tali regole, essendo necessaria l’indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati e delle ragioni dello scostamento, come richiesto dal principio di specificità del ricorso.
Il secondo motivo, concernente la prova delle maggiori spese generali da ritardato collaudo, è stato parimenti ritenuto inammissibile perché volto a censurare l’accertamento del fatto e non l’interpretazione o l’applicazione di norme di diritto, solo menzionate in rubrica senza specificare i termini della loro violazione. Il richiamo al precedente citato dalla ricorrente è stato giudicato non pertinente, in quanto riguardava la prova del collaudo e i diritti alla restituzione della cauzione, non una domanda risarcitoria. Il terzo motivo, relativo alla dichiarata parziale inammissibilità dell’appello per la mancata trattazione dell’eccezione di decadenza con riferimento alla riserva sulla sicurezza, difettava di specificità in ordine ai termini in cui l’eccezione era stata sollevata in primo grado, non risultando chiaro se riguardasse anche quella specifica riserva.
Il quarto motivo, concernente il valore probatorio del documento relativo ai maggiori oneri assicurativi, è stato ritenuto inammissibile perché diretto a censurare l’apprezzamento del materiale probatorio, insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’errore del giudice di merito deve cadere sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, con conseguente impossibilità logica di trarne i contenuti informativi utilizzati, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una diversa valutazione. La complessiva inammissibilità del ricorso principale ha determinato l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, notificato dopo la scadenza del termine per l’impugnazione.
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Nota della Redazione
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