Variante sub-ambito con accesso indipendente: l’art. 3, comma 11, NTA va applicato senza necessità di variante ordinaria (TAR FVG n. 349 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un sub-ambito di un piano attuativo, in maniera indipendente e svincolata dalla restante parte del comparto, è funzionale all’interesse pubblico al completamento delle urbanizzazioni, specie quando il piano originario sia decaduto ma parzialmente realizzato. La variante che mantenga invariati gli standard urbanistici e assicuri l’accessibilità indipendente sia del sub-ambito sia delle aree residue rientra nell’ambito dell’art. 3, comma 11, delle NTA e non richiede una variante ordinaria, né il consenso dei proprietari dei lotti non interessati.
Il Fatto
Un proprietario di due lotti ricompresi in uno stralcio di un piano attuativo comunale di iniziativa privata, approvato nel 2010, chiedeva al Comune l’approvazione di una variante volta a modificare l’accesso ai propri lotti, con conseguente ridistribuzione dei parcheggi sull’intero stralcio, nel rispetto degli indici e degli standard urbanistici. Il Responsabile del Servizio Tecnico rigettava l’istanza, assumendo che la modifica non potesse considerarsi una variante non sostanziale, rendendosi necessaria una variante ordinaria ai sensi della legge regionale, e imponendo la sottoscrizione dell’intervento da parte di tutti gli aventi diritto sullo stralcio originario. Avverso tale diniego il proprietario proponeva ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando la funzione delle urbanizzazioni e la necessità di non ostacolare l’attuazione dei piani. Ha osservato che la formazione di sub-comparti è ormai immanente all’ordinamento, rispondendo all’interesse dell’Amministrazione a vedere completate le opere, soprattutto se il piano originario risulta decaduto ma in parte attuato.
La soluzione proposta dal ricorrente non altera gli standard urbanistici né il numero e la dimensione dei parcheggi, limitandosi a spostarne l’ubicazione. Il nuovo accesso indipendente, lungi dall’essere ostativo, è funzionale alla futura accessibilità dei restanti lotti, poiché il tratto stradale da realizzare costituisce la naturale prosecuzione della viabilità già esistente e la sua realizzazione è presupposto per l’accesso alle aree residue. La Corte ha pertanto escluso che la variante potesse produrre effetti negativi per i proprietari dei lotti non interessati.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di variante è stata ritenuta pienamente riconducibile all’ambito di operatività dell’art. 3, comma 11, secondo capoverso, delle NTA, difettando il presupposto per l’avvio di una variante ordinaria. Il provvedimento di diniego è stato pertanto annullato, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.