Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente a tempo determinato (TAR Lombardia n. 3171 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile quando il ricorrente produce copia asseverata del titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notifica nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento e incontestati l’an e il quantum del credito, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di ottemperare al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114 c.p.a. non è dovuta quando il credito è esiguo e il tempo trascorso dalla scadenza del termine dilatorio è brevissimo.
Il Fatto
Una docente con contratto a tempo determinato ottiene dal Giudice del lavoro una sentenza che condanna il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente, con accreditamento di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00.
Formatosi il giudicato, la ricorrente agisce in sede amministrativa per l’esecuzione, deducendo la perdurante inerzia dell’Amministrazione. Chiede l’ordine di ottemperanza, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile e non formula difese sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali del giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha depositato copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato, unitamente alla prova della notifica del titolo esecutivo, effettuata nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni imposto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente afferma che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non ha contestato tale circostanza né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina all’Amministrazione di ottemperare al giudicato.
L’ordine è impartito nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante rilascio della carta elettronica del docente e accreditamento della somma di € 1.500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente.
Al termine delle operazioni il commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sulle incombenze realizzate, precisandosi che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. È invece respinta la domanda di penalità di mora, per l’esiguità del credito e il brevissimo tempo trascorso dalla scadenza del termine dilatorio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, tenendo conto dell’assenza di complessità della controversia e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente.
Nota della Redazione
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