Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 169 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., non subendo variazioni in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Quando, nelle more del giudizio instaurato dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 c.g.c., l’agente contabile depositi il conto e questo risulti parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche ha depositato ricorso, ai sensi degli artt. 141 e 144 c.g.c., chiedendo al Giudice designato di fissare un termine perentorio nei confronti di un agente contabile esterno, gestore di un appartamento privato autorizzato a svolgere attività ricettiva, per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020. La Procura ha contestualmente richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto n. 164/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Nelle more, l’ente locale ha trasmesso la relativa documentazione tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico rileva che il conto giudiziale depositato dall’agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. È dunque venuto meno l’interesse alla pronuncia sul termine perentorio, già fissato con decreto e ormai satisfattivamente adempiuto.
La definizione del giudizio avviene ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente decisione (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.
La Corte sottolinea che tale procedimento si definisce mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica. La forma di definizione non può variare a seconda che il decreto monocratico abbia accolto o rigettato il ricorso, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione.
Il Giudice precisa che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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