Ottemperanza per la Carta docente con commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 274 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione alla emissione della Carta elettronica del docente, dispone l’ottemperanza nel termine di centoventi giorni, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La domanda di condanna al pagamento della astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, come nel caso di un procedimento amministrativo complesso e dell’eccezionale mole di contenzioso seriale, e quando il beneficio non costituisca mezzo di sostentamento ma un incentivo meramente eventuale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di complessivi euro 3.500,00 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023. La sentenza, notificata all’amministrazione in data 2 aprile 2024, era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva ottemperato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, nonché l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica del titolo esecutivo, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni.
Conseguentemente, ha disposto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni e ha nominato, sin da ora, un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIM. Per tale figura, essendo un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Sul punto, ha richiamato la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, che ha interpretato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nel senso che la misura coercitiva può essere negata in presenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, coinvolgente una pluralità di soggetti, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo eventuale e non mezzo di sostentamento, è stata ritenuta circostanza ostativa all’applicazione della misura.
Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità del contenzioso, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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