Ottemperanza per spese di lite non pagate: accertata l’inottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3029 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate con sentenza passata in giudicato, deve essere accertata l’inottemperanza. Consegue l’ordine all’amministrazione di provvedere al pagamento entro il termine di 90 giorni, con la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale amministrativo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, per un importo liquidato in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. A seguito del passaggio in giudicato della pronuncia e della sua rituale notifica, i difensori, non avendo ricevuto il pagamento, proponevano ricorso per l’ottemperanza al fine di conseguire quanto loro spettante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, rispetto alla sentenza azionata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse proceduto al pagamento. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti hanno dimostrato che non erano stati effettuati pagamenti, neppure parziali, e l’amministrazione resistente, pur costituitasi, non aveva formulato deduzioni sul punto.
Il Collegio ha quindi accertato che il credito non era contestato nell’an e nel quantum, configurandosi l’inottemperanza del Ministero. In accoglimento del ricorso, è stato ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento delle spese di lite entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, oltre interessi al saggio legale dalla data della pronuncia azionata sino al soddisfo.
Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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