Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3997 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’effettiva esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti il mancato adempimento, il giudice amministrativo ne ordina la completa esecuzione fissando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, opera il commissario ad acta, la cui nomina può essere disposta sin d’ora per la sola ipotesi di perdurante inerzia. L’esercizio di funzioni commissariali da parte di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione non dà luogo a compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per l’importo di € 2.000,00, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione maggiorata di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza, qualificandolo come lo strumento volto a garantire la concreta attuazione del giudicato.
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa azionata dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. L’Amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Tale circostanza è decisiva: l’inadempimento non contestato consolida il presupposto dell’ottemperanza.
L’Amministrazione è stata pertanto condannata a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine costituisce il momento di verifica dell’effettiva ottemperanza.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stata disposta sin d’ora la nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Il commissario provvede entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Il Collegio ha escluso la liquidazione di compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto a tale gestione.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente, liquidate in € 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il P.Q.M. ha sancito l’ordine di esecuzione, la nomina commissariale e la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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