Sospensione licenza ex art. 100 Tulps quale misura preventiva (TAR Emilia-Romagna n. 86 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 Tulps costituisce misura di prevenzione e non sanzione, sicché prescinde da ogni accertamento di colpa o responsabilità del gestore rispetto ai fatti posti a base del provvedimento. Essa non richiede necessariamente che siano avvenuti tumulti o gravi disordini all’interno del locale o che questo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate, potendo essere adottata ogniqualvolta l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini. L’adozione della misura consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza, ed è escluso l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento per le finalità ex se urgenti della misura.

Il Fatto

A seguito di una rissa verificatasi nel marzo 2023 all’interno di una sala da ballo, il Questore aveva disposto la sospensione di tutte le autorizzazioni relative al locale per sette giorni, ai sensi dell’art. 100 Tulps. Il provvedimento si fondava anche su un precedente episodio di violenza dell’ottobre 2022 e sull’utilizzo di personale addetto alla sicurezza non autorizzato ex art. 134 Tulps. Il Prefetto aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto questorile, e la società gestrice aveva impugnato entrambi gli atti dinanzi al TAR, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente delineato il quadro normativo, ricordando che l’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini. Tale potere ha intrinseche finalità di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, sicché è sufficiente la sussistenza del mero pericolo, senza che occorra la prova di tumulti o gravi disordini già verificatisi.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto il provvedimento prefettizio adeguatamente motivato, in quanto recava la puntuale indicazione degli episodi di aggressione e rissa e delle ragioni del diniego. Il richiamo alle controdeduzioni della Questura svolgeva funzione meramente conoscitiva, e il principio di disponibilità di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 non richiede l’allegazione materiale dell’atto richiamato per relationem, essendo sufficiente la sua acquisibilità mediante accesso documentale.

In relazione al secondo motivo, il Collegio ha escluso la carenza dei presupposti: la norma non richiede necessariamente tumulti o gravi disordini, ma consente la sospensione ogni volta che l’esercizio costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Gli episodi violenti descritti, non contestati nella loro sussistenza, integravano condizioni obiettive di rischio e legittimavano un ragionevole giudizio prognostico di aggravamento.

Il Tribunale ha inoltre respinto la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, osservando come le misure ex art. 100 Tulps siano assistite da ragioni di urgenza che ne giustificano l’omissione, inquadrandosi nella categoria dei provvedimenti cautelari. Infine, la presunta violazione dell’art. 134 Tulps è stata ritenuta irrilevante: la sospensione ha finalità preventiva e non sanzionatoria, prescinde dalla responsabilità del gestore e risulta autonomamente fondata sugli episodi violenti descritti nei provvedimenti impugnati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *