Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta e termine (TAR Lombardia n. 3994 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del decisum entro un termine assegnato. Decorso infruttuosamente tale termine, subentra il Commissario ad acta nominato sin d’ora, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa competente. La funzione commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non dà luogo a liquidazione di compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accerta il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire tale beneficio per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.

Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il titolo è rimasto inadempiuto. Intervenuto il passaggio in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione intimata, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Il giudice amministrativo procede ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza al giudicato. L’amministrazione viene condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, subentra il Commissario ad acta, che provvede entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. La nomina è effettuata sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario nominato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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