Quote latte, istanza di transazione non sospende il giudizio di smaltimento (TAR Lombardia n. 237 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare dinanzi all’Organismo di composizione, ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, non comporta la sospensione dei giudizi pendenti né impone il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., poiché la posizione resta definibile anche in presenza della definizione giurisdizionale della controversia. Il giudicato formatosi sulla debenza della pretesa creditoria a titolo di prelievo supplementare è sopravvenienza giuridica che rende infondato il gravame. Il diritto europeo non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione contrastante con una statuizione della Corte di giustizia, salvo il caso di lesione delle competenze riservate alla Commissione europea.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente svolge attività di allevamento per la produzione di latte vaccino ed è stata sottoposta al regime del prelievo supplementare fino al 31 marzo 2015. Ricevute dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione una serie di richieste di pagamento relative a crediti di AGEA per le campagne lattiere 1996/1997, 1997/1998 e 2003/2004, la ricorrente ha presentato varie istanze di autotutela ex art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 228/2012, contestando la pretesa creditoria e invocando le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19.
AGEA ha respinto le istanze con due note del 7 giugno 2022, confermando la legittimità del debito iscritto a ruolo. La ricorrente ha impugnato le note con ricorso articolato in sette motivi, chiedendo anche il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio ha depositato un’istanza di transazione dinanzi all’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare e ha chiesto il rinvio della causa, richiamando alcuni precedenti del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. L’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023 consente alla parte di presentare istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009. Il presupposto è la pendenza delle controversie, ma la presentazione della domanda non sospende i giudizi pendenti né richiede il rinvio dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della posizione debitoria. La posizione resta definibile dall’Organismo anche in presenza della definizione giurisdizionale della controversia.
I precedenti invocati dalla ricorrente non sono pertinenti: in quelle controversie il giudice di appello aveva disposto il rinvio proprio perché la parte non aveva ancora presentato la domanda transattiva, al fine di non vanificare la possibilità di accedere alla disciplina di favore. Nel caso di specie l’istanza risulta già presentata, sicché non si pone l’esigenza ravvisata dal Consiglio di Stato.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il sistema delle quote latte, introdotto dal regolamento (CEE) n. 856/84 e cessato il 31 marzo 2015, e richiama le pronunce europee sulle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19. Rileva però che, sulla debenza della pretesa creditoria oggetto dell’istanza di autotutela respinta con la nota prot. 44801/2022, si è formato il giudicato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5771 dell’11 luglio 2022 ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione della cartella di pagamento.
Il giudicato sulla debenza costituisce sopravvenienza giuridica che rende infondato il gravame. Non può invocarsi la disapplicazione del giudicato amministrativo per contrasto con le statuizioni della Corte di giustizia: il diritto europeo non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne sull’autorità di cosa giudicata, salvo che ricorra la lesione delle competenze riservate alla Commissione, fattispecie che non viene in emersione.
Analogo ragionamento vale per la campagna 1997/1998, oggetto della nota prot. 44802/2022: la cartella di pagamento è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio, che ha dichiarato il giudizio perento con sentenza non impugnata, passata in giudicato. La perenzione comporta l’estinzione del giudizio e l’inoppugnabilità del provvedimento impugnato. AGEA ha quindi correttamente respinto l’istanza di autotutela. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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