Esecuzione del giudicato sulla carta del docente: valore nominale senza rivalutazione (TAR Lombardia n. 993 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il credito va eseguito al valore nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, come fissato dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, senza alcuna maggiorazione per interessi e rivalutazione. Il commissario ad acta può essere nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e senza compenso, integrando l’incarico un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Non è accoglibile la domanda di risarcimento dei danni per mancata esecuzione del giudicato, non essendo il pregiudizio un danno in re ipsa e mancando ogni prova.
Il Fatto
Con sentenza n. 1717/2023 del 16 maggio 2023 il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un totale di euro 2.500,00.
Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., deducendo la perdurante inerzia dell’Amministrazione. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e il risarcimento dei danni. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la regolarità formale del ricorso. È stata prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato; è stata inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 17 maggio 2023. Il ricorso risulta pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza per l’assegnazione della carta del docente. La parte resistente non ha formulato deduzioni né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica e accreditandovi la somma di euro 2.500,00, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Il collegio ha respinto la richiesta di maggiorazione per interessi e rivalutazione. L’importo è indicato al valore nominale dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, sicché non spetta alcun ulteriore importo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Il Tribunale ha precisato che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
È stata infine respinta la domanda di risarcimento dei danni. Il pregiudizio connesso alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato non può considerarsi un danno in re ipsa e nel giudizio manca del tutto la prova. Le spese sono state liquidate secondo la prevalente soccombenza, tenuto conto dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, con richiamo a Cons. Stato n. 3897 del 2025.
Nota della Redazione
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