Accolta l’ottemperanza per la carta del docente, nessuna penalità di mora per l’eccessivo contenzioso (TAR Lombardia n. 3383 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo per l’azione di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con cui l’amministrazione sia stata condannata a riconoscere la carta del docente. Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza e perdurando l’inadempimento, va dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’amministrazione un termine per provvedere, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora la penalità di mora risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alle peculiarità del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. La liquidazione delle spese di lite, in favore del difensore distrattario, va ridotta in ragione del carattere seriale della controversia sulla carta del docente, che non richiede l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di 1.000,00 euro. Su tale pronuncia, notificata all’amministrazione, si era formato il giudicato.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al dictum, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo altresì la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, risultando decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva provato di aver adempiuto al giudicato.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà entro i successivi 60 giorni su istanza del creditore. Trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando il principio per cui tale disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove risulti “manifestamente iniquo”, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Nel caso di specie, l’iniquità è stata ravvisata nell’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente, circostanza che ha determinato il ritardo, e nell’avvenuta nomina del commissario ad acta.
Le spese di lite sono state infine poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario, ma liquidate in misura ridotta (800,00 euro) in considerazione del carattere seriale della causa, che non richiede l’esame di specifiche questioni, secondo l’orientamento richiamato del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.