Istanza art 38 dPR 380/2001 inammissibile non sospende termine 90 giorni (TAR Campania n. 1869 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per l’esecuzione spontanea dell’ordinanza di demolizione decorre dalla pubblicazione della sentenza che ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza stessa, senza che rilevi la pendenza del termine di impugnazione del diniego di sanatoria. Ai sensi dell’art. 21-quater legge n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi sono immediatamente efficaci, ove non sospesi, anche se ancora impugnabili. L’istanza di accertamento di conformità palesemente inammissibile non produce alcun effetto sospensivo sull’efficacia dell’ordine di demolizione. Parimenti, l’istanza ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001 è inammissibile quando l’amministrazione abbia già motivatamente escluso l’applicabilità della sanatoria per la natura sostanziale del vizio. Decorso il termine senza ottemperanza, si produce l’effetto legale dell’acquisizione al patrimonio comunale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva realizzato un intervento edilizio in forza di un permesso di costruire, annullato in sede giurisdizionale. A seguito dell’annullamento, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione, impugnata dalla società dinanzi al TAR. Il ricorso è stato respinto con sentenza, confermata in appello.
Nelle more, la società ha presentato due istanze di sanatoria, entrambe esitate con diniego. Prima della scadenza del termine per l’impugnazione del secondo diniego, il Comune ha emesso la determina di acquisizione al patrimonio comunale. La società ha impugnato tale provvedimento deducendo la violazione del termine di novanta giorni e l’assenza di colpa nell’inottemperanza, invocando una causa di forza maggiore legata a un’allerta meteo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce la successione dei provvedimenti e delle pronunce. L’efficacia dell’ordinanza di demolizione è stata sospesa dalle ordinanze cautelari emesse nell’ambito del giudizio di impugnazione. Il termine di novanta giorni è quindi ricominciato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza stessa, scadendo in data 3.1.2022.
La Corte esclude che l’istanza di accertamento di conformità possa sospendere nuovamente il termine. Essa è stata presentata prima della pubblicazione della sentenza sull’ordinanza di demolizione e il relativo diniego è intervenuto in un periodo coincidente con la sospensione cautelare. Il Collegio afferma che il termine per l’esecuzione non resta sospeso per il tempo in cui il diniego è ancora impugnabile, richiamando l’art. 21-quater legge n. 241/1990.
Quanto alla seconda istanza, presentata ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001, il TAR rileva che l’ordinanza di demolizione conteneva già una motivata valutazione di inapplicabilità della norma, essendo il vizio del permesso di natura sostanziale e non formale o procedimentale. Richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2020, secondo cui i vizi emendabili ex art. 38 concernono esclusivamente forma e procedura. L’istanza era pertanto inammissibile, non avendone l’amministrazione riconosciuto i presupposti.
Il Collegio richiama inoltre un orientamento del medesimo Tribunale (TAR Napoli, sez. III, n. 3178 del 2014), applicabile per identità di ratio: l’istanza palesemente inammissibile non produce alcun effetto sospensivo. L’accertamento di inottemperanza, pur anteriore al diniego, è intervenuto dopo la scadenza del termine e costituisce atto prodromico valido.
Infine, l’allerta meteo invocata dalla società non è idonea a dimostrare la non imputabilità dell’inesecuzione: essa è durata solo tre giorni, a fronte di un termine legale di novanta giorni ormai decorso da tempo. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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