Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1718 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, sussistono i presupposti di cui agli artt. 112 ss. cod. proc. amm. quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e decorre inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996, senza che l’amministrazione dia prova dell’esecuzione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. La scelta di attribuire l’incarico a un dirigente interno all’amministrazione resistente esclude il diritto del commissario ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. In materia di rivalutazione monetaria, il creditore deve provare il maggior danno rispetto a quello già ristorato dagli interessi legali.
Il Fatto
Con ricorso per ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Il titolo, notificato all’amministrazione, era passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha adito il TAR per ottenere il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile scadenza del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta, attingendo alle risorse interne dell’amministrazione, il Direttore Generale della competente Direzione Generale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, ricevuta comunicazione della perdurante inerzia, provvede entro 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il Collegio ha precisato che il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto sono richiamati precedenti conformi del medesimo TAR e di altri Tribunali amministrativi.
Quanto alla richiesta di rivalutazione e interessi legali, la sorte capitale è già assistita dagli interessi riconosciuti dal giudice civile, mentre la rivalutazione monetaria non è riconoscibile in mancanza di prova del maggior danno subito rispetto a quello ristorato dagli interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori distrattari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.