Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 433 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inesecuzione, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa struttura inadempiente, senza compenso, rientrando il relativo incarico nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disciplina dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 si applica in via analogica a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici rispettivamente indicati, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 1.000,00 oltre interessi per ciascun ricorrente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte nonostante la notifica del titolo, è stato convenuto nel giudizio di ottemperanza. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione in atti, e all’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova documentale.

Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto con ordine di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Collegio ha precisato che il termine assegnato all’amministrazione decorre dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, dando così rilievo alla conoscenza effettiva del comando giudiziale da parte dell’ente obbligato.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario opera entro ulteriori sessanta giorni e senza compenso, poiché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, osservando che la disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una conforme giurisprudenza amministrativa.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono quantificate in € 552,00 oltre accessori, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 280 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *