Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 430 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo è passato in giudicato e l’amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, non abbia provveduto al pagamento. In tal caso il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine, con la nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è ammessa anche per le condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi previste.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro n. 3013/23 del Tribunale di Palermo. Il titolo ha accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme oltre interessi.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non avendo dato esecuzione spontanea al titolo, è stato chiamato in giudizio davanti al giudice amministrativo per l’integrale pagamento delle spettanze riconosciute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da attestazione in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio e senza compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Ha inoltre stabilito che il commissario depositi gli atti esclusivamente tramite la procedura telematica, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, e ha ricordato che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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