Obbligo di motivazione rafforzata nel giudizio sull’esame di avvocato 2023 (TAR Lombardia n. 1170 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, il mero voto numerico non assolve l’onere motivazionale quando il contesto fattuale e normativo sia radicalmente mutato rispetto a quello che ne giustificava la sufficienza. La drastica riduzione del numero dei candidati e la concentrazione della prova scritta in un solo elaborato rendono esigibile una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio. La scelta legislativa di cui all’art. 46, comma 5, l. n. 247/2012, non neutralizzata dai reiterati differimenti, impone una lettura costituzionalmente orientata: il giudizio della commissione deve esternare, con modalità rimesse alla discrezionalità amministrativa, le ragioni della valutazione. La sola attribuzione del punteggio integra violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2023. Il bando (d.m. 2 agosto 2023) prevedeva, per l’accesso alla fase orale, il superamento di una sola prova scritta, consistente nella redazione di un atto giudiziario. La Commissione non ha ammesso la candidata alla prova orale, attribuendo all’elaborato il punteggio di 14/30, senza alcuna annotazione descrittiva.
Avverso tale determinazione la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo la violazione dell’obbligo motivazionale, l’illogicità della valutazione e la disparità di trattamento. A seguito dell’opposizione del Ministero della Giustizia, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva accolto la domanda di riesame; il Consiglio di Stato ha poi accolto l’appello cautelare dell’amministrazione, sollecitando la fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La disciplina previgente (r.d.l. n. 1578/1933, integrato dal r.d. n. 37/1934) fondava la valutazione sul punteggio numerico. La l. n. 247/2012, riformando l’ordinamento forense, ha introdotto all’art. 46, comma 5, un onere motivazionale rafforzato, consistente nell’annotazione di osservazioni positive o negative. L’applicabilità è stata però differita dall’art. 49, oggetto di reiterate proroghe.
La Corte costituzionale, con le sentenze n. 20/2009 e n. 175/2011, aveva ritenuto sufficiente il voto numerico, valorizzando il buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.: l’esigenza di contenere i tempi di correzione a fronte di un altissimo numero di candidati e di tre prove scritte. Su tale contesto si era allineata l’Adunanza Plenaria n. 7/2017.
Il Tribunale rileva che quel bilanciamento poggiava su una specifica situazione di fatto, oggi radicalmente mutata. Alla sessione 2023 hanno partecipato 9.703 candidati, a fronte dei 27.451 della sessione 2016. Inoltre, l’art. 4-quater d.l. n. 51/2023 ha concentrato la prova scritta in un solo elaborato, a fronte delle tre prove precedenti. Il variato contesto esclude che il buon andamento renda inesigibile una motivazione ulteriore.
Il Collegio sottolinea che i differimenti non hanno effetto abrogativo sulla scelta legislativa del 2012. L’obbligo motivazionale rafforzato è entrato nell’ordinamento. Una diversa lettura solleverebbe un problema di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza, poiché le leggi di proroga non sono più coerenti con la ratio che le ispirava.
Ricercando un’interpretazione costituzionalmente orientata, il Tribunale conclude che i giudizi della commissione devono essere supportati da una motivazione ulteriore rispetto al solo numero, anche mediante segni grafici idonei a palesare le parti ritenute insufficienti, non necessariamente tramite annotazioni estese. Nel caso concreto, la valutazione si è risolta nel solo punteggio 14/30, senza alcuna annotazione. Il ricorso è pertanto accolto per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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